Si ricorda al Personale docente che volesse svolgere attività temporanee ed occasionali, o esercitare una
libera professione, di richiedere la specifica autorizzazione, attraverso la modulistica allegata.
Infatti, così è previsto dagli art. 53 del D.lgs. 165/2001 e 508 del D.lgs. 297/1994.
Con riferimento agli incarichi retribuiti extraistituzionali, le condizioni per cui potranno essere
autorizzati sono le seguenti:
− la natura temporanea ed occasionale dell’incarico. Sono, quindi, compatibili solo le attività
esercitate senza vincolo di subordinazione, qualora, per l’aspetto quantitativo e per la mancanza
di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
− l’assenza di conflitto con gli interessi dell’Amministrazione e con il principio del buon andamento
della P.A.;
− la compatibilità dell’incarico con l’attività lavorativa, il cui regolare svolgimento dovrà essere
garantito.
Con riguardo alla libera professione, essa potrà essere esercitata dal personale docente, purché:
− non sia di pregiudizio alla funzione svolta;
− sia pienamente compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio;
− sia esplicata previa autorizzazione del Capo di Istituto.
Il Dirigente Scolastico
(Milca Fiorella Granese)
                
Amministratore