Circolare 112

CIRC-122- FERIE PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO

Ferie del personale docente con nomina sino al termine dell’attività didattica (30 giugno) – Informazione

Premesso che l’attuale normativa sancisce la obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti
pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato
godimento delle stesse, si ritiene opportuno informare il personale in indirizzo delle particolari e
specifiche disposizioni che lo riguardano, in materia di fruizione dei periodi di ferie maturati.
Con decorrenza 1° gennaio 2013, per effetto del combinato disposto di varie norme (Art. 58 D.L.
95/2012 convertito dalla L.135/2012 e L. 228/2012, commi 54, 55 e 56), è consentita la “monetizzazionene” delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie
spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di vigenza del rapporto di lavoro.
Si sottolinea che l’articolo 1, comma 55 della Legge di Stabilità (legge 228/2012), fa riferimento ai “giorni
[…] in cui è consentito al personale […]fruire delle ferie” e non a quelli in cui dette ferie siano
effettivamente fruite. A nulla rileva dunque, ai fini della “monetizzazione”, se il dipendente abbia o meno
richiesto le ferie, bensì si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle.
Ne consegue che la liquidazione relativa alle ferie non godute spetta esclusivamente nel limite di quelle
non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel contratto.
Verranno detratti pertanto dalle ferie maturate: i giorni di ferie fruiti, i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto, esclusi i giorni di servizio previsti per scrutini ed esami.
Si chiarisce altresì, che per “periodi di sospensione delle lezioni” non si intendono le festività del
calendario civile, si intendono invece i giorni “feriali” compresi in un periodo di sospensione delle lezioni:
tipicamente le vacanze natalizie, quelle pasquali, i ponti, dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al
30 giungo esclusi i giorni destinati agli scrutini e agli esami

Ciò premesso, a titolo di informazione e di chiarimento, si invita il personale in indirizzo ad usufruire
delle ferie durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, con l’avviso che, in ipotesi di mancato
godimento, si perderà il diritto alle ferie stesse e all’indennità sostitutiva.
Quanto sopra, per opportuna conoscenza.

Il Dirigente Scolastico
(Milca Fiorella Granese)

Documenti

Salta al contenuto